Prodoctor

PRODOCTOR
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Presentazione
STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione
E' costituita fra essi comparenti un'associazione denominata: "Pro Doctor" il cui nome potrà essere trascritto con l’abbreviazione di “Pro D” o Pro Doc”;
ARTICOLO 2 - Sedi
L'Associazione ha sede in Roma in Via dei Coribanti n.c. 6.
L’Assemblea dei soci potrà trasferire la sede legale dell'associazione, nonché istituire, trasferire o sopprimere unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali, sezioni con o senza stabile rappresentanza.
ARTICOLO 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
ARTICOLO 4 - Scopi
L’associazione in autonomia e indipendenza e con esclusione di ogni scopo di lucro persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività in favore dei soci e degli operatori sanitari, anche non iscritti, al fine di:
• costruire ed erogare servizi reali a condizioni agevolate;
• favorire una tutela sindacale;
• promuovere e favorire in ogni modo e con ogni mezzo le singole attività professionali;
• individuare degli interessi e degli obiettivi comuni a tutte le professioni sanitarie, cooperando per la tutela ed il raggiungimento degli stessi;
• favorire momenti di incontro e di scambio culturale;
• apportare il proprio contributo nella formazione dei provvedimenti normativi e regolamentari;
• sviluppare i rapporti fra tra coloro che svolgono una professione sanitaria.
ARTICOLO 5 - Iniziative
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie tipologie di attività, in particolare:
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, etc.;
• attività editoriali: pubblicazione, anche in forma multimediale, di bollettini, atti di convegni, seminari, riviste, etc.
• stipulare accordi in convenzione a vantaggio degli operatori sanitari;
• stabilire e sviluppare relazioni e partnership a livello nazionale ed internazionale nell’interesse degli operatori sanitari;
• promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
• promuovere ed incoraggiare sessioni ed incontri anche attraverso la costituzione di commissioni e sottocommissioni di studio;
• promuovere e favorire scambi di informazioni d'interesse comune con altre associazioni professionali ed istituzioni;
• promuovere ogni iniziativa che valga a migliorare le condizioni degli operatori sanitari;
• stimolare gli organismi istituzionali ivi compresi quelli rappresentativi di categoria;
• svolgere funzioni di tutela sindacale a favore degli operatori sanitari;
• favorire una adeguata assistenza professionale ai soggetti indicati negli scopi statutari a mezzo di enti e/o professionisti convenzionati;
• Creare e alimentare uno o più fondi per finanziare e sopportare i costi per la tutela sindacale degli iscritti e per la tutela giuridica degli operatori sanitari che verranno ammessi al beneficio possedendo i requisiti che verranno stabiliti.
• Compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria comunque connessa, dipendente o strumentale al conseguimento dello scopo istituzionale; assumere partecipazioni ed interessenze in altri organismi aventi oggetto analogo o affine al proprio ed aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
• Svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altro ente pubblico o privato nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.
ARTICOLO 6 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati, da eventuali legati e donazioni, nonché dai contributi di organismi, organizzazioni o enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali.
La gestione del patrimonio è curata dal Presidente, che può avvalersi del Tesoriere, con firma libera per le operazioni sui conti bancari e postali e per ogni altra operazione. Tale potere di gestione è sempre delegabile dal Presidente.
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo da approvare in Assemblea entro il mese di aprile.
All'Associazione è vietato distribuire utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione e di sua estinzione il Presidente nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo, all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La quota di iscrizione, quella annuale ed i requisiti per essere iscritti verranno determinate annualmente.
ARTICOLO 7 - Soci
Le modalità ed i requisiti per l’ammissione all’Associazione sono:
• L’invito del Presidente a soggetto ritenuto meritevole.
• Invio al Presidente di una domanda di ammissione accompagnata dalla presentazione di almeno un socio.
• Pagamento della quota di iscrizione e di quella annuale.
• Invio di tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti.
Il Presidente provvederà a sottoporre la domanda di ammissione alla prima riunione utile dell’Assemblea.
L’ammissione degli Associati è deliberata dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.
La qualità di socio si perde per:
1. morte dell’associato, dal momento dell’evento;
2. recesso dell’associato, dal 20° (ventesimo) giorno dalla ricezione della comunicazione;
3. espulsione dall’Associazione, dal 10° (decimo) giorno dall’invio della comunicazione.
Quest’ultima può avvenire:
a) per violazione delle norme statutarie e regolamentari;
b) comportamento in contrasto con i principi e/o i fini dell’associazione;
c) per la mancata partecipazione consecutiva ad almeno tre assemblee;
d) per il mancato versamento della quota annuale entro il 31 gennaio senza necessità di messa in mora;
e) per rifiuto a prestare la propria opera in favore dell’Associazione senza un giustificato motivo oggettivo.
L’espulsione di un socio è deliberata dall’Assemblea.
Ogni socio si impegna a prestare la propria opera in favore e nell’interesse dell’Associazione in maniera gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico. Può essere riconosciuto ad un socio il pagamento di una prestazione professionale e/o indennizzo per una attività in favore dell’associazione che lo impegni per non meno di una settimana.
I soci dell'Associazione hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; essi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno tutti diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Il Presidente ha la facoltà di nominare soci “onorari” che, fermo restando il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, non saranno tenuti al pagamento delle quote associative, ma non godranno dell’elettorato attivo e passivo e non avranno diritto di voto in assemblea.
ARTICOLO 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione :
a. L'Assemblea
b. il Presidente
c. il Segretario
d. il Tesoriere
L'Assemblea
L'Assemblea degli aderenti deve essere convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il Presidente può convocarla, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga opportuno, ma deve convocarla ogni qualvolta allo stesso ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) degli associati con contestuale formulazione degli argomenti per l'ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima a mezzo affissione di avviso nella sede legale e comunicazione a mezzo e-mail ad ogni singolo socio.
Ciascun associato può essere rappresentato esclusivamente da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L'Assemblea delibera in qualunque materia a maggioranza dei presenti.
Il Segretario
Il Segretario ha facoltà di nominare e revocare in qualsiasi momento uno o più Vice Segretari, che collaborano col Segretario e che lo sostituiscono in caso di impedimento. Dura in carica un anno e può essere rieletto senza limiti.
Il Segretario può ricoprire contemporaneamente anche la carica di Tesoriere.
Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la consegna della cassa, e vigila sulla gestione dei fondi. Verifica le entrate e le uscite e presenta lo schema del bilancio a richiesta del Consiglio o del Presidente. Lo stesso si occuperà ed avrà la responsabilità di tutti gli adempimenti prescritti dalle norme fiscali e tributarie ivi compresa la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere ha facoltà di nominare e revocare in qualsiasi momento uno o più Vice Tesorieri, che collaborano col lui e che lo sostituiscono in caso di impedimento. Dura in carica un anno e può essere rieletto senza limiti.
Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Il Presidente può nominare e revocare in qualsiasi momento un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limiti.
In caso di rinuncia, decadenza o impossibilità di un socio a ricoprire una qualunque carica, questa verrà assegnata secondo le forme prescritte. Il nuovo eletto o nominato resterà in carica solo per il tempo restante alle nuove elezioni o nuove nomine nel rispetto delle scadenze naturali.
Le cariche sociali potranno essere ricoperte esclusivamente dai soci; una unica eccezione è costituita dagli ausiliari del Presidente, del Segretario e del Tesoriere che potranno essere scelti tra persone di loro fiducia anche non associate.
Coloro che ricoprono le cariche sociali sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo per tutto il periodo in cui ricoprono gli incarichi.
ARTICOLO 9 - Varie
Ogni comunicazione prevista nel presente statuto avverrà a mezzo email.
Ogni socio al momento della richiesta di adesione dovrà indicare un indirizzo email sul quale ricevere ogni comunicazione; il socio potrà in qualunque momento cambiare l’indirizzo email, ma il cambio sarà efficacie trascorsi 10 giorni dalla ricezione da parte dell’Associazione.
Per ogni controversia che dovesse insorgere dall’applicazione, interpretazione o esecuzione del presente statuto è sempre competente territorialmente il foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro foro.
L'Aiuto Per Chi Aiuta
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